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Efficienza energetica oggi: l'importanza della trasparenza per aziende e privati

  • Autore: LUONGO LUCIANO
  • 12 apr, 2017
Pannelli solari e pale eoliche
Le recenti innovazioni tecnologiche hanno permesso di ampliare l’offerta di fonti di energia per l’uso privato e industriale, favorendo il risparmio energetico e, di conseguenza, rispettando anche le normative riguardanti l'inquinamento ambientale.

Una necessità divenuta normativa

L’efficienza energetica, oltre a essere vantaggiosa in termini di risparmio, costituisce anche un obbligo di legge regolato da specifiche normative.

Per questo motivo, effettuare regolarmente i controlli di efficienza energetica e gli interventi di manutenzione ordinaria consente di mantenere in perfetta efficienza gli impianti di riscaldamento e condizionamento, al fine di non sprecare energia e di non sforare in termini di emissioni inquinanti.

Controlli di efficienza energetica

Stando al Decreto di Legge datato 10 Febbraio 2014, è divenuto obbligatorio per privati e industrie compilare i rapporti di efficienza energetica per tutti quegli impianti con potenza superiore ai 12 kW/h.

È doveroso sottolineare, inoltre, come tali controlli non siano solo un obbligo di legge per gli impianti di riscaldamento come caldaie e pompe di calore, ma anche per tutti gli impianti di condizionamento e i climatizzatori ad utilizzo civile e industriale.
tecnico effettua un controllo su impianto di riscaldamento

Organi competenti

Stando ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103, l'obbligo di compilazione del rapporto di efficienza energetica spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento – definita col termine di Terzo Responsabile – la quale deve possedere tutti i requisiti di legge per effettuare i controlli specifici in termini di efficienza.

Inoltre, gli stessi commi prevedono l'obbligo da parte della ditta di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica contestualmente all’esecuzione dei controlli. Qualora tale documentazione non venga compilata, il Terzo Responsabile sarà passibile di una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 3.000 euro.

Periodicità

La cadenza periodica dei controlli per l’efficienza energetica di condizionatori e caldaie dipende dalla potenza specifica degli impianti e varia su base regionale.

Tuttavia, in linea di massima, è di 4 anni per tutti i dispositivi di climatizzazione estivi con potenza superiore a 10 kW e invernali superiori a 12 kW. Anche per gli impianti di riscaldamento a GPL o a gas metano superiori ai 100 kW vige l’obbligo di controllo a cadenza quadriennale.

In conclusione: è fondamentale tenere sotto controllo l'efficienza energetica della propria attività, sia essa di piccole, medie o grandi dimensioni, al fine di non incorrere in pesanti sanzioni governative o in bilanci economicamente svantaggiosi.

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